Cos’è il contrassegno assicurativo?
Il contrassegno assicurativo è quel tagliando cartaceo che certifica che un veicolo è assicurato per la responsabilità civile ed è in regola con i pagamenti; contiene, infatti, gli estremi della polizza: il nome e il marchio della compagnia, il numero di targa e il tipo di veicolo.
Fino al 17 ottobre sarà obbligatorio esporlo sul parabrezza per agevolare i controlli sulla copertura assicurativa.
Dal 18 ottobre, però, tale obbligo cesserà e il controllo sarà effettuato attraverso la verifica della targa.
Perché passare dal controllo del tagliando a quello della targa?
I tagliandi di carta sono più facili da falsificare.
Anche per questo motivo la compravendita di contrassegni falsi è un fenomeno molto diffuso nel nostro Paese.
Di conseguenza è molto elevato anche il numero di veicoli che circolano senza regolare copertura: secondo una stima dell’ANIA, nel 2014 circa 3.900.000 veicoli (pari all’8,7% del totale) viaggiavano in Italia senza assicurazione.
Con i controlli elettronici sarà quasi impossibile circolare sprovvisti di assicurazione senza essere individuati dalle Forze dell’Ordine
Come verrà effettuato concretamente il controllo?
Le Forze dell’Ordine verificheranno se il numero di targa è presente nella banca dati dei veicoli assicurati istituita presso la Motorizzazione Civile, direttamente nel corso di un posto di blocco o su segnalazione dei dispositivi elettronici di rilevazione a distanza come l’Autovelox, Tutor, Telepass e telecamere ZTL non appena verrà approvata la norma che li omologa a questi fini.
Chi alimenterà la banca dati della Motorizzazione?
Ogni volta che verrà stipulata una nuova polizza o verrà effettuato un rinnovo, la compagnia di assicurazione dovrà inviare le informazioni alla banca dati delle coperture assicurative creata dall’ANIA e denominata Sita. Dal sistema Sita le informazioni confluiranno nel database della Motorizzazione Civile che contiene i dati sui veicoli immatricolati.
L’incrocio delle informazioni contenute nelle due banche dati consentirà alle Forze dell’Ordine di sapere, in pochi secondi, chi è regolarmente assicurato e chi è sprovvisto di assicurazione.
Dopo la stipula del contratto, quanto tempo devono attendere gli assicurati prima che la banca dati venga aggiornata?
Ulteriore fondamentale novità è l’obbligo per le compagnie di comunicare, in tempo reale, le informazioni sulle nuove coperture o sui rinnovi di polizza alla banca dati.
In questo modo, anche pochi minuti dopo la stipula del contratto, è possibile circolare senza il pericolo di essere segnalati come trasgressori.
Agli assicurati verrà comunque consegnato il tagliando di carta?
Nella prima fase di attuazione delle nuova disciplina, in via sperimentale, alcune compagnie di assicurazione continueranno a consegnare agli assicurati il tradizionale tagliando di carta che, tuttavia, non dovrà essere esposto sul parabrezza e avrà soltanto finalità informative.
Terminata tale fase il tagliando non verrà più consegnato.
Cosa succede a chi circola senza assicurazione?
Chi circola sulle nostre strade senza stipulare una polizza per la responsabilità civile auto commette un illecito (art. 193 del Codice della Strada) e rischia una multa che va da un minimo di 841 a un massimo di 3.287 euro.
L’agente di polizia che accerta il mancato rispetto dell’obbligo di assicurazione dispone il sequestro del veicolo che viene poi prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
Se il tagliando non sarà più esposto sul parabrezza, in caso di incidente come si potrà identificare la compagnia dei veicoli coinvolti?
In caso di incidente occorre chiedere all’altro conducente l’esibizione del certificato di assicurazione ovvero il documento ufficiale per attestare l’esistenza di una copertura assicurativa RCA.
In alternativa si può chiedere la polizza e la quietanza di pagamento. E’ bene ricordare che i nomi delle Compagnie che assicurano i veicoli coinvolti nell’incidente rappresentano un’informazione indispensabile per la presentazione della denuncia di sinistro.
Chi paga i danni in caso di incidente con un veicolo non assicurato?
In caso di incidente con un veicolo non coperto dall’assicurazione RC Auto, il danneggiato, così come già avviene oggi, può chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Questo Fondo risarcisce i danni causati da veicoli:
a) non assicurati
b) assicurati con imprese “fallite” (in liquidazione coatta amministrativa)
c) non identificati (cosiddetti “pirati della strada”).
Il Fondo è gestito da CONSAP, la concessionaria per i servizi assicurativi
pubblici e viene alimentato da tutti coloro che pagano regolarmente
il premio per la polizza assicurativa RC Auto, con un contributo
obbligatorio pari al 2,5% del premio stesso.
Come si richiede il risarcimento al Fondo Vittime della Strada?
Non sono previste novità rispetto al sistema attuale: la richiesta di risarcimento dei danni va presentata con una raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata direttamente all’Impresa Designata competente per territorio – che procederà con l’istruttoria ed erogherà l’indennizzo se dovuto – e a CONSAP, (Via Yser ,14 – Roma) nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Sul sito www.consap.it (cliccando su “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”) si può trovare l’elenco completo e aggiornato delle “Imprese Designate” a livello territoriale e si può scaricare il modello da compilare per inoltrare la richiesta di risarcimento.
Cosa cambia per chi circola all’estero?
Per circolare nei paesi dell’Unione Europea (oltre ad Andorra, Svizzera e Serbia) sarà obbligatorio avere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione che prova l’adempimento dell’obbligo assicurativo, mentre nei paesi extra UE continuerà ad essere obbligatoria la carta verde.
Elenco dei Paesi dove è obbligatoria la carta verde: Albania; Bosnia e Erzegovina; Bielorussia; Marocco; Moldavia; Macedonia – F.Y.R.O.M.; Montenegro; Russia; Tunisia; Turchia; Israele; Iran; Ucraina.