L’imprenditore è integralmente responsabile dell’infortunio che sia conseguenza dell’inosservanza delle norme antinfortunistiche, dal momento che la violazione dell’obbligo di sicurezza integra l’unico fattore causale dell’evento; non ha, infatti, rilievo il concorso di colpa del lavoratore, essendo il datore di lavoro tenuto a proteggerne l’incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza; la mancata adozione, da parte del lavoratore, della specifica misura di sicurezza rappresentata dall’ancoraggio alla fune di sostegno non costituiva affatto un evento imprevedibile atto a scagionare l’imprenditore dal dovere di vigilanza finalizzato al rispetto delle misure di prevenzione e, pertanto, quest’ultimo avrebbe dovuto offrire la prova di aver preteso il rispetto di tale accorgimento, per cui il comportamento semplicemente omissivo del lavoratore non spezzava il nesso eziologico tra l’evento occorsogli e l’omissione del datore di lavoro.
Cassazione civile sez. lav., 03/11/2015 n. 22413
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