Per tutti i soggetti (professionisti e Caf) che rilasciano il visto di conformità, a prescindere dall’elaborazione o meno del modello 730 precompilato, la polizza assicurativa dovrà prevedere un massimale minimo di 3 mln di euro. E questo a partire dal 13 dicembre scorso, per tutti i visti rilasciati. Il legislatore, infatti, con l’art. 6, il comma 2, dl 175/2014 (dlgs semplificazioni fiscali) è intervenuto direttamente sul decreto del ministro delle finanze 164/1999, apportando la seguente modifica: «Nell’art. 6, comma 1, le parole: 2 miliardi di lire sono sostituite dalle seguenti: 3 milioni di euro e, dopo le parole, provocati dall’assistenza fiscale prestata».
Di conseguenza, a fronte della più pesante disciplina sanzionatoria collegata al rilascio dei visti di conformità sulle dichiarazioni precompilate (modello 730), ma con una previsione ampia, estesa a tutte le fattispecie, viene disposto che il massimale minimo della polizza assicurativa obbligatoria, che deve essere stipulata dal professionista o dal Caf, ai sensi degli art. 6 e 22, del dm 164/1999, passi da euro 1.032.913,80 a euro 3 milioni. È fin troppo evidente che tale incremento comporti maggiori oneri per l’adeguamento delle polizze a carico dei professionisti e dei Caf, sebbene il massimale debba sempre risultare adeguato sia al numero dei contribuenti assistiti che al numero dei visti di conformità rilasciati.
Come anticipato, è utile evidenziare che l’aumento del minimale per la copertura assicurativa riguarda tutti i soggetti che rilasciano i visti di conformità, e non solo quelli che elaborano i modelli 730 precompilati, in quanto il dlgs semplificazioni interviene direttamente sul dm 164/1999, che costituisce il provvedimento cardine per il rilascio dei detti visti. La modifica intervenuta, pertanto, impatta anche nei confronti di coloro che rilasciano i visti di conformità ai fini della compensazione dei crediti superiori a 15 mila euro, utilizzando il modello di delega F24, riferibili all’ammontare dell’Iva annuale e alle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e alle relative addizionali, all’imposta regionale (Irap), alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive. Ulteriore problematica riguarda la decorrenza della modifica, giacché le disposizioni, che intervengono non hanno indicato una specifica decorrenza. Di conseguenza, salvo indicazioni diverse in sede interpretativa, l’incremento del massimale della polizza assicurativa si ritiene necessario per i visti di conformità rilasciati a partire dall’entrata in vigore del decreto semplificazione ovvero dal 13 dicembre 2014 e, pertanto, l’adeguamento stesso impatterà, inizialmente, con l’invio delle dichiarazioni annuali Iva relative al 2014, da presentare a partire da febbraio del prossimo anno. Si ricorda, inoltre, che in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 21, dm 164/1999, i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità devono comunicare, alla Direzione regionale delle Entrate competente per territorio, tutte le variazioni riferibili ai requisiti, alle informazioni o agli atti richiamati nella comunicazione preventiva, compreso l’adeguamento della polizza assicurativa, nel termine di trenta giorni dalla data della variazione stessa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata.
Infine, si evidenzia che le disposizioni contenute nell’art. 9, del dlgs prevedono l’emanazione di appositi provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle entrate, attraverso i quali saranno definiti i termini e le modalità di attuazione delle novità in commento.