La data del 15 aprile per molti automobilisti segna il termine dell’obbligo dell’uso dei pneumatici invernali o delle catene. Dal 2013, infatti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha uniformato il periodo di vigenza delle ordinanze locali che prescrivono le “dotazioni invernali”, che è stato fissato dal 15 novembre al 15 aprile.
Tolleranza. Il 17 gennaio scorso una circolare ministeriale (n° 1049) ha inoltre concesso un mese di tolleranza per consentire il cambio stagionale dei pneumatici senza incorrere in sanzioni. In altre parole, si può passare dagli estivi agli invernali tra il 15 ottobre e il 14 novembre e, viceversa, si possono rimontare le gomme estive dal 16 aprile fino al 15 maggio.
Pesanti sanzioni. Ma cosa succede se, come spesso accade, si prosegue nell’uso delle gomme termiche? Tralasciando le considerazioni tecniche e di sicurezza (col caldo, tenuta di strada e frenata delle winter sono peggiori di quelle delle estive e l’usura del battistrada aumenta parecchio), nella maggior parte dei casi si rischiano pesanti sanzioni. Il Codice della strada, infatti, per l’impiego stagionale dei pneumatici invernali concede una deroga al codice di velocità, che può essere inferiore a quello prescritto nella carta di circolazione, purché uguale o superiore a Q (160 km/h). Di solito, tale opportunità viene sfruttata ed è normale che le gomme termiche abbiano codice di velocità inferiore di una o più classi rispetto a quello delle estive: ad esempio, H (210 km/h) in luogo di V (240 km/h). Se, quindi, si circola d’estate con pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello prescritto per le estive si rischia una sanzione di 419 euro, il ritiro della carta di circolazione e l’obbligo di “visita e prova” presso una sede provinciale della Motorizzazione per verificare il ripristino delle caratteristiche corrette.
4 Stagioni. Tali considerazioni valgono a maggior ragione per i pneumatici quattrostagioni adatti per tutto l’anno, che devono necessariamente rispettare quanto prescritto nel libretto della vettura. Se, infatti, nel periodo invernale nessuno avrebbe da eccepire nel caso essi avessero codice di velocità inferiore, da metà maggio fino a metà ottobre si sarebbe passibili delle sanzioni sopracitate.
Ok per legge se il codice è uguale. Si è invece sempre in regola se si circola con gomme termiche con codice di velocità identico a quello delle estive, ma anche nel caso in cui la carta di circolazione della vettura preveda misure di pneumatici dedicate esclusivamente agli invernali. Esse sono contraddistinte dalla sigla M+S, e se l’auto ne viene equipaggiata (ovviamente con il codice di velocità indicato) le caratteristiche costruttive vengono rispettate e quindi non si può essere sanzionati. A prescindere da tali possibilità, per ragioni di sicurezza è consigliabile montare le gomme più adatte al periodo dell’anno, ovvero le estive in estate e le invernali in inverno. Un’alternativa conveniente per chi percorre pochi chilometri e possiede un’auto piccola è poi quella dei pneumatici quattrostagioni.
Articolo originale [http://www.autodelfrate.com/spiegazione-pneumatici-invernali]